Statuto e Regolamento

 

GRIS  – GRUPPO DI RICERCA E INFORMAZIONE SOCIO-RELIGIOSA

STATUTO

Il presente testo di statuto è stato
esaminato e approvato dal
Consiglio Episcopale Permanente
nella sessione del 25 maggio 2022.
Si consegna lifficialmente il testo
debitamente approvato.
Roma, 15 giugno 2022
+ Stefano Russo
Segretario Generale

 

Preambolo

Il GRIS trae forza, identità e principi ispiratori anche da quanto scritto il 10 maggio 1999 dal Card. Giacomo Biffi, Arcivescovo di Bologna: «lI Signore guidi, incoraggi, avvalori la multiforme presenza e la benefica azione del GRIS con la luce della sua verità, con la sua grazia, con la certezza della vittoria finale del Regno di Dio, con la passione per l’autentica salvezza dell’uomo».

Art. 1

È costituita, a norma del can. 299 del Codice di Diritto Canonico, un’ Associazione privata di fedeli, culturale e religiosa, senza scopo di lucro, denominata “Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa”, indicata per brevità anche GRIS. L’Associazione ha sede nazionale in Bologna.

Art.2

Le finalità del GRIS sono:
a) promuovere, organizzare, gestire attività educative, di istruzione, formazione, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché attività culturali di interesse religioso e civile;
b) promuovere la cultura della pace tra i popoli;
c) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e religiosi;
d) promuovere e svolgere la ricerca, lo studio e il discernimento, fornire informazione e consulenza sulle religioni, le sette e la fenomenologia a esse conelata, a livello culturale, religioso, scientifico e sociale;
e) curare la formazione e l’aggiornamento di docenti, educatori e operatori sulle tematiche di pertinenza dell’associazione;
f) analizzare e promuovere gli strumenti culturali, educativi, pastorali, scientifici e sociali che permettano un oppOliuno, adeguato e documentato approccio alla problematica di cui al presente articolo, letto a);
g) promuovere un rispettoso aiuto nei confronti di quanti vivono una situazione problematica o di disagio causata dall’attività di aggregazioni o singole persone che operano in ambito religioso, parareligioso, spirituali sta o magico.

Art. 3

Il GRIS realizza le proprie finalità:
a) promuovendo e organizzando convegni, conferenze, corsi, master e incontri a vario livello;
b) formando e aggiornando persone destinatarie delle sue attività;
c) radunando équipe di specialisti tratti da vari campi per affrontare a livello multidisciplinare le tematiche di sua peliinenza;
d) preparando e diffondendo pubblicazioni, sussidi e strumenti culturali, educativi, pastorali, scientifici e sociali;
e) intervenendo sui social media e su altri mezzi di comunicazione e informazione e attivandone dei propri;
f) promuovendo e curando collaborazioni e scambi culturali con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, con organizzazioni simili operanti in altri paesi, con quanti, pur se di fede diversa, siano disponibili a collaborare con spirito ecumenico o di dialogo e con metodo scientificamente valido;
g) cercando il dialogo, dove e quando possibile, con le persone aderenti ad altre fedi religiose o che si riconoscono in dottrine e visioni particolari;
h) aprendo centri di ascolto e case di accoglienza con la consulenza di legali, medici, psicologi, sacerdoti e specialisti vari;
i) mostrando attenzione e spirito di accoglienza alle persone che, uscite da esperienze religiose, pseudoreligiose, spiritualistiche o magiche, sono alla ricerca della verità;
j) promuovendo ogni altra attività che venga ritenuta opportuna nell’ambito delle proprie finalità istituzionali.
k) svolgendo ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiendo, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art 4

L’Associazione svolgerà la propria attività in obbedienza all’insegnamento del Sommo Pontefice e dei Vescovi, impegnandosi altresì nella nuova evangelizzazione (cfr. Paolo VI, Evangelii Nuntiandi; Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio) con obiettività e onestà intellettuali nel rispetto del principio «discernimento dell’errore e amore per l’errante» (cfr. Giovanni XXIII, Pacem in Terris, 83,84,85) e dei canoni etici e scientifici che le discipline in materia richiedono.

Art. 5

Il GRIS curerà i rapprti con la Chiesa Cattolica e con la Società Civile, mettendo a loro disposizione i risultati della propria attività, nei limiti di competenza e di responsabilità previsti dall’ordinamento canonico per le associazioni private di fedeli.

Art. 6

L’Associazione ha carattere nazionale e potrà articolarsi secondo le opportunità in “gruppi diocesani”, retti dal presente statuto, dotati di un proprio regolamento che deve essere sottoposto all’approvazione dell’ Associazione, e coordinati a livello regionale o interdiocesano.

Art. 7

Gli associati si distinguono in soci “effettivi” e soci “sostenitori”. Sono soci effettivi le persone fisiche e le persone giuridiche che, condividendo l’ispirazione e le finalità del GRIS, siano interessate alle tematiche da esso trattate e desiderino impegnarsi nelle sue attività. I soci effettivi hanno l’obbligo di versare le quote associative annuali e hanno diritto di partecipazione e di voto negli organi del GRIS. I soci effettivi non in regola con il versamento delle quote associative annuali non hanno diritto di partecipazione e di voto negli organi dell’ Associazione; inoltre, se per due anni anche non consecutivi non versano la quota associativa annuale decadono dall’ Associazione. I soci decaduti possono essere reintegrati come soci effettivi se saldano le quote associative non versate in precedenza o se pagano una penale stabilita dalla Giunta Esecutiva, oppure possono chiedere di essere considerati soci sostenitori.
Sono soci sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono e sostengono idealmente ed economicamente le finalità e le attività del GRIS, ma non sono disponibili a impegnarsi direttamente nelle iniziative da esso promosse. Il socio sostenitore non ha diritto di partecipazione e di voto negli organi dell’Associazione.
I soci non in regola, decaduti, o sostenitori, potranno essere invitati dalla Giunta Esecutiva a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi associativi del GRIS.
Chi intende aderire all’ Associazione come socio effettivo o sostenitore deve presentare domanda nella quale, oltre a fornire i propri dati personali e ad autorizzarne l’uso, dichiari di condividere l’ispirazione e le finalità del GRIS. Sull’accettazione delle domande decide la Giunta Esecutiva. I dati forniti dall’associato saranno trattati secondo le modalità previste dalle leggi vigenti sulla protezione dei dati.
La suddetta adesione ha validità annuale e si rinnova tacitamente, salvo espressa rinunzia da parte dell’associato, ma nel caso di una sua condotta incompatibile con le finalità dell’ Associazione, il Consiglio Nazionale si riserva la possibilità di non rinnovargli l’adesione.
Si può anche sostenere l’Associazione come benefattore senza presentare alcuna domanda ma solo contribuendo economicamente tramite donazioni o liberalità al sostegno delle attività del GRIS.
È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.8

Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva, il Presidente.

Art. 9

L’Assemblea dell’Associazione rappresenta l’universalità dei soci effettivi in regola con il versamento delle quote associative annuali e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Segretario, su deliberazione della Giunta Esecutiva, tramite lettera o posta elettronica da inviare almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Essa delibera sui seguenti argomenti: linee d’indirizzo e Regolamento dell’Associazione, approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, elezione dei membri del Consiglio Nazionale, modificazioni dello Statuto e quanto ritenuto necessario per la vita associativa. L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta sia stata fatta richiesta scritta e motivata da patie della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvo le deliberazioni concementi modificazioni dello Statuto, per le quali è richiesta la maggioranza dei voti dei suoi componenti e l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente o da chi in sua vece presiede l’Assemblea.
I bilanci consuntivo e preventivo devono essere portati all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 luglio di ogni anno.
I bilanci consuntivo e preventivo devono essere inviati alla Presidenza della CEI entro il 31 agosto di ciascun anno, per essere sottoposti alla sua approvazione, assieme alla rendicontazione annuale delle attività svolte.

Art. 10

Il Consiglio Nazionale, composto di 25 membri, ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’ Associazione e potrà delegarli in tutto o in parte alla Giunta Esecutiva. Il Consiglio N azionale durerà in carica cinque anni e i suoi membri potranno essere rieletti.
Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri due componenti della Giunta Esecutiva dell’ Associazione.
La composizione del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva è segnalata alla Presidenza della CEI.
La Presidenza della CEI nomina un Vescovo quale Consigliere Spirituale dell’ Associazione, e, eventualmente, due Vescovi coadiutori, tra i quali un membro della Commissione Episcopale per la Liturgia. Essi potranno partecipare alle adunanze di tutti gli organi associativi, con voto consultivo.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Segretario, su deliberazione della Giunta Esecutiva e ogni qualvolta sia stata fatta richiesta scritta e motivata da parte della maggioranza dei suoi componenti.
Dopo la nomina dei nuovi componenti, il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto, solo per la prima volta, da un consigliere designato dall’ Assemblea.
Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale e le deliberazioni con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente o da chi in sua vece presiede il Consiglio.

Art. 11

La Giunta Esecutiva è composta di cinque membri tra cui il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione.
Per delega o procura del Presidente e col consenso della Giunta Esecutiva i membri della Giunta stessa potranno compiere singolarmente per modum actus atti di competenza del Presidente.
La Giunta Esecutiva rimanà in carica per cinque anni e i suoi membri potranno essere rieletti, ma solo per un altro mandato, anche non consecutivo. Dopo il quinto anno la Giunta Esecutiva uscente resterà in carica fino alla nomina dei nuovi membri. La Giunta Esecutiva è convocata dal Segretario almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta sia stata fatta richiesta scritta e motivata da parte della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono valide solo se espresse dalla maggioranza dei suoi membri.

Art.12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ Associazione e propone al Consiglio Nazionale e alla Giunta Esecutiva le linee programmatiche dell’Associazione per il conseguimento delle sue finalità. Il Presidente presiede l’Assemblea, il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva; in caso di impedimento verrà sostituito da una delle seguenti persone, nell’ordine elencato: Segretario, Tesoriere, Consigliere Nazionale più anziano.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.
Il Tesoriere ha il compito di gestire i fondi dell’Associazione secondo le delibere e le linee dettate dal Consiglio Nazionale e di presentare i bilanci annuali.
Il Consigliere Spirituale e gli eventuali Vescovi coadiutori, oltre ai compiti inerenti al loro ministero, avranno il compito di favorire lo spirito ecclesiale dell’Associazione e garantirne la fedeltà al Magistero della Chiesa, fornendo anche le loro competenze per ricerche e indagini di particolare complessità o difficoltà.
Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, non potranno restare in carica per più di due mandati anche non consecutivi.

Art. 13

L’Associazione curerà lo sviluppo di un Osservatorio permanente per monitorare i fenomeni di sua pertinenza, e di una Biblioteca e un Centro di documentazione che riuniranno le pubblicazioni, i prodotti audiovisivi, informatici, multimediali, ecc., e ogni altro elemento utile, che sia possibile reperire, per il conseguimento dei fini che l’Associazione si propone.
In detto Centro verrà conservata anche la documentazione dell’attività svolta dall’ Associazione.
La Biblioteca e il Centro di documentazione saranno a disposizione degli associati e degli studiosi che ne facciano richiesta secondo le modalità decise dalla Giunta Esecutiva e dovranno essere gestiti nel rigoroso rispetto delle norme canoniche e civili sulla protezione dei dati.

Art.14

Il patrimonio dell’Associazione è inizialmente costituito da beni mobili il cui valore è quantificato in euro 20000 (ventimila).

Art. 15

L’Associazione trarrà i mezzi finanziari per lo svolgimento delle sue attività dai contributi volontari degli associati, dallo Stato, dalle Regioni, da altri enti pubblici e privati. Potrà inoltre ricevere lasciti, donazioni, offerte e promuovere attività dirette al reperimento di fondi nel rispetto della legge.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’ Associazione, i beni della stessa verranno devoluti alla CEI con il vincolo di conservazione della principale documentazione raccolta dall’Associazione.

Luogo e data di costituzione: Bologna, 8 febbraio 1987.
Il nuovo Statuto del GRIS è stato approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) il 15 giugno 2022, con decreto a firma di Matteo Maria Card. Zuppi. 

 

Decreto di approvazione dello Statuto

Prot. n. 429/2022

Il Presidente
VISTA l’istanza in data 6 agosto 2020 presentata dal Segretario dell’ Associazione “Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa” (GRIS), con sede in Bologna, con la quale si chiede l’approvazione dello statuto che modifica e sostituisce quello approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella riunione del 20 settembre 1990, come modificato nella sessione del 21-23 gennaio 2002.
CONSIDERATO il parere della Commissione Episcopale per il Laicato;
VISTA la delibera del Consiglio Episcopale Permanente del 25 maggio 2022;
AI SENSI del can. 322, § 2 del codice di diritto canonico e degli artt. 23, letto v) e 27, lett. a) dello statuto della CEI,
DECRETA
Lo statuto dell’ Associazione “Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa” (GRIS), con sede in Bologna, è approvato nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 15 giugno 2022

+ Matteo Maria Card. Zuppi

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