Statuto

 

 

STATUTO  ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE
“MARINELLI – PASSALACQUA”

 

Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1
È costituito, nell’ambito del GRIS – Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa, l’Istituto di
Alta Formazione “Marinelli – Passalacqua” con sede a Palermo.

Art. 2
L’Istituto di Alta Formazione “Marinelli – Passalacqua” (d’ora innanzi Istituto) – promosso dal
GRIS Nazionale e dal GRIS di Palermo – prende il nome di Mons. Giovanni Francesco Marinelli,
fondatore e primo Presidente del GRIS e di Don Achille Passalacqua che fu tra i primi soci del
GRIS e il primo in Sicilia a diffondere le idee e le attività del GRIS.
L’Istituto si prefigge lo studio, la promozione culturale, la divulgazione e la ricerca nell’ambito
delle religioni, della nuova fenomenologia religiosa e più in generale dei fenomeni sociali e
culturali ad esse afferenti:
− Master; corsi di perfezionamento, corsi di alta formazione, corsi di formazione, giornate di
studio, seminari, convegni, conferenze e altre attività didattico-formative;
− Collegamenti con istituzioni accademiche e centri di ricerca;
− Pubblicazioni di riviste e monografie attraverso case editrici già esistenti;
− Divulgazione mediatica;
− Partecipazione ad attività didattiche di altri centri, enti pubblici o privati, occasionalmente o
attraverso apposite convenzioni;
− Inserimento in progetti di ricerca italiani, di altre nazioni o internazionali;
− Provvista di docenti per attività didattiche o congressuali di altri enti;
− Istituzione di borse di studio o ricerca, premi o altre provvidenze a favore di ricercatori,
soprattutto giovani;
− Creazione di biblioteche;
− Iniziative ricreative a integrazione delle suddette attività;
− Ospitalità a studiosi, anche attraverso la diretta gestione di opere a ciò dedicate;
− Viaggi d’istruzione o ricerca;
− Scambi interculturali e interreligiosi.

Art. 3
Per la gestione delle attività di cui all’art. 2, oltre alla diretta gestione delle stesse, l’Istituto potrà
avvalersi della stipula di apposite convenzioni o accordi di partenariato. Potrà avvalersi inoltre degli
strumenti di accreditamento istituzionale attualmente previsti per i centri di ricerca, le attività
formative in Teologia delle religioni, gli insegnanti di religione e ogni altro specifico settore che
potrà essere in futuro previsto.

Titolo II
Organi dell’Istituto

Art. 4
Gli organi dell’Istituto sono:
a) Assemblea Nazionale del GRIS;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente.
Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri: il Presidente, il Presidente Nazionale del GRIS, il
Segretario Nazionale del GRIS, Il Tesoriere Nazionale del GRIS.
Il Presidente è il Presidente del GRIS della Sicilia e potrà svolgere anche il ruolo di Direttore
Scientifico dell’Istituto.

Art. 5
Il Consiglio Direttivo nominerà il Direttore Scientifico dell’Istituto che potrà corrispondere al
Presidente o essere un membro esterno al Consiglio Direttivo, in possesso di adeguati titoli
accademici.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare anche il Comitato Scientifico dell’Istituto, composto da 3 a 10
membri, compreso il Direttore Scientifico, che avrà il compito di coadiuvare quest’ultimo nelle
proposte riguardanti le attività scientifiche, culturali e formative dell’Istituto.

Art. 6
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
– la gestione amministrativa, scientifica, culturale e formativa, ordinaria e straordinaria, dell’Istituto,
in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea nazionale del GRIS e sentite le proposte del
Comitato Scientifico dell’Istituto, qualora fosse istituito;
– la redazione annuale dei bilanci consuntivo e preventivo, che dovranno sottostare all’approvazione
dell’Assemblea Nazionale del GRIS;
– l’eventuale costituzione di un Ufficio di Presidenza, determinandone il numero dei componenti, le
loro funzioni e i loro poteri;
– stesura del regolamento dell’Istituto.

Art.7
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure
quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Art.8
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Presidente Nazionale del GRIS.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno tre suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità
prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Art.9
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto di fronte a terzi, vigila e cura perché siano
attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede a quanto si addica alla osservanza delle
disposizioni statutarie.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate
dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, Il Presidente assume anche la carica e le funzioni di
Direttore Scientifico dell’Istituto, a meno che, il Consiglio Direttivo non nomini per tale incarico
un’altra persona.

Titolo III
Patrimonio sociale

Art. 10
Il patrimonio dell’Istituto è costituito, dalle quote di iscrizione ai corsi, ai master o ad altre attività
promosse dallo stesso, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria o
straordinaria, fatta a favore dell’Istituto, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente
dovessero pervenire all’Istituto, nonché da un contributo che il GRIS Nazionale potrà destinare a
seconda delle necessità e delle iniziative.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente
realizzate in conformità alle finalità dell’Istituto.

Art. 11
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il
Consiglio Direttivo procederà alla stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e di
previsione, che dovrà sottostare all’approvazione dall’Assemblea Nazionale del GRIS. Il rendiconto
economico e finanziario dovrà essere depositato presso la sede nazionale del GRIS nei quindici
giorni che precedono l’Assemblea, e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.12
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Istituto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.

Titolo IV
Modifiche allo Statuto, scioglimento dell’Istituto e disposizioni finali

Art. 13
Modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e rese effettive solo
dopo l’approvazione dell’Assemblea Nazionale del GRIS.

Art. 14
In caso di scioglimento dell’Istituto, il patrimonio residuo sarà devoluto al GRIS Nazionale o ad
altro organismo indicato dall’Assemblea Nazionale del GRIS.

Art. 15
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme del
Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Bologna, 20 settembre 2016

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